Tribunale di Roma sentenza n. 2188 del 08.02.2021

Tribunale di Roma sentenza n. 2188 del 08.02.2021

05 marzo 2021

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2188 del 08.02.2021 decreta che a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario applicato al piano di ammortamento, che in ogni caso qualora non pattuito dovrà essere ricalcolato applicando la capitalizzazione semplice, il costo implicito che si genera attraverso tale regime finanziario è da computare ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento. Da ciò il Tribunale capitolino, una volta ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli del CTU, ha accertato l'usurarietà del tasso effettivo globale (TEG) concordato nel contratto di finanziamento, dichiarando conseguentemente ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c. la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento.

Di seguito il link alla sentenza:

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