TASSI USURARI E PRESTITI BANCARI

TASSI USURARI E PRESTITI BANCARI

11 giugno 2018

Sono ricorrenti le notizie su banche che applicano degli interessi non dovuti sui mutui o prestiti di varia natura. In materia deve essere in primo luogo chiarita la definizione di usura bancaria, considerata come reato e regolato principalmente dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996. La normativa, in pratica, prevede dei tassi soglia che vengono pubblicati ogni tre mesi sulla Gazzetta Ufficiale dal MEF in base alla rilevazione della Banca d’Italia del TEGM, per tipi omogenei di finanziamenti e basato sulle segnalazioni delle banche. Quando gli interessi applicati superano tali soglie predefinite, si va incontro al c.d. tasso usurario. La difficoltà di calcolo e di conseguenza anche di valutazione giuridica è legata al criterio di calcolo riferito al tasso medio ma, anche agli oneri ricompresi nel calcolo: vanno considerati solo gli interessi o anche le penali, ad es. quella di estinzione anticipata, e gli interessi di mora per ritardato pagamento? La normativa e la prassi giuridica prevalente valutano che rientrano nel conteggio tutti i costi correlati alla concessione del credito al cliente ad esclusione di imposte e tasse con conseguenza la richiesta di restituzione, in sede giudiziaria, dell’importo degli interessi maturati oltre i tassi soglia e corrisposti all’Azienda di credito.

 

Nota è la recente Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile che tratta la fattispecie in questione.

Gli attori, soggetti convenuti e fideiussori, in relazione ad un contratto di mutuo bancario di 125 mila euro, sostengono l’irregolarità del contratto di mutuo giudicandolo illecito per il suo contenuto, non allineato alla normativa anti-usura.

La Banca convenuta, ha eccepito in giudizio la mancata e immediata costituzione da parte degli attori che, per molto tempo, hanno continuato ad adempiere all’obbligazione di pagamento a carico loro, riconoscendone in tal modo la sua legittimità.

In udienza è accolta la domanda degli attori, verificatane la fondatezza. La CTU ha infatti accertato il superamento del tasso soglia con il calcolo della penale prevista per l’estinzione anticipata.

La sentenza specifica che per la configurazione di un contratto viziato ab origine per usura basta la promessa di pagamento degli interessi usurari senza la previsione dell’effettivo pagamento.

La penale rientra nel conteggio del TAEG, tasso annuo effettivo globale, che è un tasso effettivo che considera i periodi effettivi di rimborso più gli altri costi oltre agli interessi quali spese di istruttoria, spese di gestione, ecc.

In tal modo è indicato il costo reale del finanziamento che tiene in debito conto tutti gli oneri e che pareggia l’importo concesso in prestito, dedotte le spese iniziali, e il totale delle rate versate attualizzata. Il contratto è ritenuto usurario ab origine ed in quanto tale la domanda dell’attore è accolta e le istanze della banca respinte e la stessa condannata al risarcimento ai ricorrenti delle somme eccedenti il capitale con esclusione del solo importo del capitale.  effettuati