STATO DI CRISI D’IMPRESA DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

STATO DI CRISI D’IMPRESA DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

17 giugno 2018

La centralità della riforma fallimentare è rappresentata dal risanamento dell'impresa in difficoltà, con la necessità di definire e regolare anche la situazione e lo stato di un’impresa nel periodo precrisi. Ciò costituisce anche il primo tentativo per prevenire il tracollo definitivo dell'impresa in crisi, per i suoi possibili, probabili e devastanti effetti sul sistema economico.

 

La delega del parlamento, per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza delle stesse, al governo si è concretizzata con la legge n. 155 del 19 ottobre 2017. La legge ha agito sulle procedure concorsuali già note (il concordato preventivo, l’esdebitazione, l’accordo di ristrutturazione dei debiti con piani di risanamento e le procedure di sovra-indebitamento) sia sulle novità normative rappresentate dalle procedure per accelerare l’emersione degli stati di crisi.

 

Il concetto di stato di crisi era stato definito dalla normativa dell’Unione europea (primo considerando della “Raccomandazione della Commissione Europea su un nuovo approccio al fallimento dell’impresa e dell’insolvenza” 2014/135/UE) che aveva tra gli obiettivi garantire alle imprese sostanzialmente sane ma in temporaneo disequilibrio finanziario, un sistema di leggi che gli consentisse una ristrutturazione preventiva dei debiti per evitare un conclamato e talvolta definitivo stato di insolvenza.

L’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge delega definisce lo stato di crisi, da tenere ben distinta dalla fase precedente detta di insolvenza di cui già all’art. 5 del Decreto n. 267 del 16 marzo 1942.

 

 

Un’importante novità inserita con l’articolo 4 della Legge di Delega è la procedura di allerta, al fine di scoprire con la massima celerità un potenziale stato di crisi, con l’istituzione di un organismo di assistenza al debitore durante tale fase.

 

Tale norma contiene altre importanti prescrizioni quali i soggetti che devono comunicare obbligatoriamente lo stato di crisi dell’azienda e le sanzioni per le imprese che non ottemperano a tale obbligo. Inoltre specifica le modalità della procedura di allerta con le previsioni premianti per le aziende che la iniziano celermente.

 

Sono gli organi di controllo societario e i revisori contabili ma, anche i creditori qualificarti del debitore (quali Agenzia delle Entrate, enti previdenziali ecc.) a dover informare l’organo amministrativo della società, in presenza di indiziarie ma fondate supposizioni, dello stato di crisi aziendale. Se ciò non avviene le sanzioni variano a seconda dell’inadempiente. Gli organi di controllo societari, in tal caso, devono risarcire i danni seguiti all’aggravamento dello stato di dissesto aziendale per la mancata comunicazione dello stato di crisi, alla società e ai suoi creditori. Invece per i creditori qualificati la sanzione per la mancanza di informativa sarà la perdita del privilegio che supporta il credito verso il debitore in stato di crisi.

 

Per iniziare le procedure di allerta ci sono due possibilità.

Quando agisce l’imprenditore deposita l’istanza presso l’organismo costituito ad hoc presso la Camera di Commercio. Mentre, nel caso di iniziativa degli organi di controllo aziendali o dei creditori qualificati della società, dopo aver informato l’organo amministrativo degli indizi dello stato di crisi aziendale e constatato l’inerzia dell’imprenditore, gli stessi avviano la procedura di allerta e ne danno notizia al suddetto organismo.

Allora, tale Organismo, convoca riservatamente l’imprenditore e, se previsto e funzionante, l’organo di controllo dell’azienda in crisi per trovare una soluzione compromissoria tra le parti.

 

Ma un’altra vera ed importante novità inserita con la nuova normativa sono le misure premianti, di carattere patrimoniale o personale, per l’imprenditore che ha iniziato con celerità la procedura di allerta e l’aiuto, cercando una via di uscita dallo stato di precrisi, per l’impresa in difficoltà ma colta da crisi temporanea.

 

 

DA http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-12-12/riforma-crisi-d-impresa-introdotto-stato-crisi-e-procedura-allerta-121410.php