SENTENZA STORICA SOVRAINDEBITAMENTO

SENTENZA STORICA SOVRAINDEBITAMENTO

02 ottobre 2018

Importante Sentenza del Tribunale di Parma in merito alla sovra esposizione debitoria.

È una delle prime e più rilevanti applicazioni della Legge 3 del 27 gennaio 2012 sul sovra-indebitamento, definita come “legge salva suicidi” o “legge cancella debito”.

I debitori (soggetti non fallibili, privati consumatori o enti e imprese non soggetti alla Legge fallimentare), sommersi dai debiti, hanno la possibilità di accordo davanti al giudice con una proposta di ristrutturazione del debito che renda il debito sostenibile, con riguardo anche alle sue condizioni economiche, per il debitore insolvente e consentano al creditore il recupero, seppur diluito, nei tempi e modi.

Non sono ammessi ai benefici di Legge coloro che erano già stati ammessi ai benefici della Legge ma, per fatti a loro riferibili, sono stati soggetti a revoca del provvedimento, chi ha già beneficiato delle Legge negli ultimi cinque anni e coloro che non hanno documentato esaurientemente la loro situazione economica e patrimoniale. Insomma bisogna dire tutta la verità altrimenti si rischia la revoca del provvedimento e di commettere un reato.

Si tratta di una ristrutturazione del debito che si sostanzia una rateizzazione del pagamento (ed è possibile prevedere anche una moratoria di un anno al massimo) diluita su un periodo di tempo che può essere anche molto più lungo di quello pattuito originariamente. Lo scopo è il riequilibrio del flusso dei pagamenti debitori con quello delle entrate del soggetto coinvolto.

Per la proposta vale il principio del silenzio/assenso, per il quale chi non risponde accetta la proposta.

Se non si tratta di un consumatore i creditori devono fare pervenire parere all’O.C.C. o al professionista sostitutivo nominato dal Tribunale ed è necessario il parere favorevole al piano di almeno il 60% dei creditori

Il giudice può anche decidere di pubblicizzare sulla stampa locale l’esito della procedura, limitare la possibilità di intrattenere rapporti bancari diretti o di accedere a nuovi crediti del debitore senza controllo dell’O.C.C. o del professionista, che devono controllare l’esecuzione del piano.

Se l’esecuzione viene meno per causa non imputabile al debitore, es. perdita del posto di lavoro, il piano può essere modificato con l’ausilio dell’O.C.C. o del professionista incaricato.

L’effetto di liberazione dai debiti (esdebitazione) avviene con la completa esecuzione dell’accordo/piano, anche se no è previsto l’integrale pagamento di tutti i debiti.

Nel caso in questione, il Tribunale ha deciso la riduzione di un debito da euro 240.000,00= a 160.000,00= con una diluizione dei tempi di rimborso a 30 anni e una riduzione della rata mensile a euro 300,00=.

La riduzione è stata stabilita con riferimento alla capacità reddituale del debitore, con uno stipendio di euro 24.000,00= annui, con un’idonea valutazione delle sue esigenze quotidiane che il debito non deve rendere impossibili da soddisfare.

L’art. 15 della Legge prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), promossi da Enti pubblici, Camere di Commercio o Ordini Professionali, che possiedono la professionalità per aiutare il debitore a stilare una proposta di composizione del sovra-indebitamento ed assisterlo nella sua esecuzione della stessa. In caso di loro mancata costituzione, nel luogo di residenza del consumatore o di sede principale dell’impresa, il Tribunale provvede a nominare un professionista (avvocato, commercialista o notaio).

La proposta può essere presentata direttamente dal consumatore o impresa o ente senza l’assistenza di professionisti ma, per i rischi sopraddetti, è consigliabile accompagnare la richiesta con una relazione esplicativa e documentata che assume un certo grado di complessità

L’ 88% della cifra dovrà risarcire L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e il restante 12% alle quattro finanziarie a cui si era rivolto per l’acquisto di una casa.