Ordine di investimento: è necessaria la forma scritta?

Ordine di investimento: è necessaria la forma scritta?

30 settembre 2018

Con la suddetta sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito la validità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari effettuati per via telefonica da parte del cliente a prescindere dalla loro registrazione. La registrazione degli ordini impartiti oralmente dal cliente costituisce solo strumento atto a facilitare la prova dell’avvenuta richiesta.

È necessario prima chiarire alcuni punti e nozioni, come quella di contratto quadro e di ordine di acquisto.

Il contratto quadro, è definito quale contratto di intermediazione tra cliente e intermediario finanziario. Un contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti esecutivi che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definiscono clausole specifiche per le singole applicazioni del contratto quadro.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 08/02/2018 n° 3087 


Gli ordini di acquisto, solitamente di strumenti finanziari, sono dichiarazioni negoziali impartite dal risparmiatore alla banca, regolati dall’art. 23 TUF, il quale ne richiede la forma scritta e la consegna di copia al cliente. L’obbligo di forma scritta a pena di nullità riguarda il solo contratto quadro. Infatti i singoli ordini possono essere impartiti in forma libera, ad eccezione del caso in cui sia prevista dallo stesso contratto quadro, la forma scritta anche per tali ordini. In tale circostanza, trova applicazione l’art. 1352 c.c. che estende la forma scritta ad substantiam anche agli atti successivi alla stipulazione del contratto quadro.

 

Nel caso in esame, è stato proposto ricorso verso l’istituto creditizio da parte di un risparmiatore che chiedeva la dichiarazione di nullità di operazioni di acquisto e vendita di titoli.

I pareri del Tribunale in primo grado e della Corte d’Appello sono differenti. Il primo ha accolto la domanda della parte ricorrente, cliente, fondata sull’art.30 comma 7 del d.lgs. n.58 del febbraio 1998 sulla negoziazione fuori sede degli strumenti finanziari, con dichiarazione della nullità di alcune delle operazioni di acquisto e vendita realizzate tra le parti. La Corte d’Appello invece negava la nullità, in accoglimento delle ragioni dell’istituto di credito e con riconoscimento della validità del contratto posto in essere tra le parti e degli ordini di acquisto e vendita di titoli azionari impartiti per via telefonica e ammessi dal contratto quadro.

 

Dopo la decisione d’appello a favore della banca, l’investitore ricorre in Cassazione. La Suprema Corte conferma l’orientamento secondo il quale la registrazione telefonica degli ordini di investimento costituisce uno strumento volto alla tutela degli intermediari. Infatti tale prova permette di dimostrare la loro effettiva volontà, ma non è imposto alcun requisito di forma per la validità di tali ordini.

Nel caso in esame, il contratto quadro ammetteva la trasmissione di ordini di acquisto telefonici, senza il requisito necessario della forma scritta, in linea con quanto disposto dall'art. 1352 c.c. 

La forma scritta prescritta dall’art.23 del TUF riguarda infatti il contratto quadro (a meno che le parti abbiano stabilito una forma specifica anche per gli atti successivi).

 

Nel nostro caso, il contratto quadro, oggetto di convenzione tra le parti, prevede la validità dell’ordine orale a prescindere dalla prescrizione di registrazione della telefonata su appositi supporti. Tale prescrizione non costituisce un requisito di forma, sia pur ad probationem, dei suddetti ordini, ma, rappresenta meramente uno strumento atto a facilitare la prova dell’avvenuta richiesta di negoziazione.

 

In conclusione la Suprema Corte si è espressa con rifiuto del ricorso del risparmiatore in quanto, la previsione contenuta nel contratto quadro, prevedeva la facoltà di eseguire gli ordini effettuati oralmente.

 





Tratto da: http://www.altalex.com/bancario-finanziario