Legge sul Whistleblowing

Legge sul Whistleblowing

13 dicembre 2017

Il 15 novembre è stata approvata in via definitiva dalla Camera, la legge sul Whistleblowing, un testo teso a rafforzare in chiave anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti. Il termine “whistleblower” (termine che in inglese significa “suonatore di fischietto”), infatti, identifica un individuo che denuncia pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite o fraudolente di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda.


La nuova legge integra e amplia l’attuale disciplina prevista dalla legge 190/2012 (la cd legge Severino): da un lato implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, dall’altro allarga la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231 /01 (Responsabilità Amministrativa degli Enti). Se ne attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità sono le seguenti.


Nel settore pubblico, e cioè nelle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, applicandosi altresì chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa.:


Tutela del segnalante: il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. Nel caso di licenziamento, è previsto il reintegro nel posto di lavoro e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L’onere della prova è invertito, nel senso che spetta all’ente dimostrare l’estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.


Segretezza identità. E’ vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. Sul punto si attendo le linee guida di Anac sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni.


Sanzioni a carico dell’ente. L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.


Clausola anti-calunnie. Ogni tutela viene meno nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.


Nel settore privato La tutela del whistleblower si estende anche al settore privato stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 teso a prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell’identità. I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate. Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria. Per le società che già adottano un modello organizzativo, lo strumento è conosciuto ed assimilabile alla possibilità di comunicare all’Organismo di vigilanza istituito sempre ai sensi del D. Lgs. 231/01 possibili commissioni di fatti illeciti o violazioni delle previsioni del modello o del codice etico. Sarà tuttavia interessante attendere le linee guida di ANAC in merito alla procedura di presentazione e gestione delle segnalazioni nonché verificare sul mercato quegli strumenti di criptazione delle comunicazioni atti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.