L’OPZIONE DI ACQUISTO FINALE NEI LEASING L. n. 124/2017 e la risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento dell’utilizzatore. Incostituzionalità.

L’OPZIONE DI ACQUISTO FINALE NEI LEASING L. n. 124/2017 e la risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento dell’utilizzatore. Incostituzionalità.

22 febbraio 2021

Con questa riflessione si vogliono analizzare le previsioni contenute nell’art. 1 comma 136 e ss. della Legge n. 124/2017 che dettano la disciplina della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore e dei conseguenti effetti nei rapporti anche economici tra le parti.

Prima dell’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189), avvenuta in data 29 agosto 2017, il contratto di leasing finanziario (o di locazione finanziaria) veniva considerato un contratto atipico o innominato, cioè un contratto non appartenente ad alcuno dei tipi espressamente regolati dal nostro ordinamento.

Con tale Legge n. 124/2017 all’art 1 comma 136 viene quindi introdotta un’unica definizione di contratto di locazione finanziaria: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

Con tale comma è stata introdotta un’unica definizione di contratto di locazione finanziaria, inquadrato quale contratto di durata, che risolve la distinzione avanzata dalla giurisprudenza riguardo il leasing di  godimento e il leasing traslativo. Infatti è questa la novità più rilevante della L. n. 124 del 2017, che dovrebbe porre fine alla discussione sull’applicabilità o meno dell’art. 1526 cod. civ. in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

In ragione delle caratteristiche delle due operazioni sopra delineate e al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la giurisprudenza ha ritenuto che:

·      nel primo caso debba applicarsi in via analogica l’art. 1458, comma 1, seconda parte, c.c. (che prevede, per i contratti ad esecuzione continuata e periodica, l’irretroattività della risoluzione fra le parti), e pertanto l’utilizzatore non avrà diritto alla restituzione dei canoni pagati durante la vigenza del contratto;

·      nel secondo caso debba invece applicarsi per analogia il disposto di cui all’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà e pertanto il concedente dovrà restituire i canoni percepiti durante l’esecuzione del contratto ma avrà diritto a un equo compenso per l’uso della cosa da parte dell’utilizzatore, oltre al risarcimento del danno (con possibilità per il giudice di ridurre l’eventuale indennità che sia stata predeterminata in sede di contratto).

I successivi commi 137, 138, 139 e 140 dell’art. 1 Legge n. 124/2017 disciplinano invece gli aspetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore al pagamento dei canoni e la procedura di ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto risolto da parte del concedente, coordinando infine la disciplina generale contenuta in queste previsioni normative con altri interventi settoriali attuati in precedenza in relazione a particolari ipotesi (art. 72 quater L.F. in ambito fallimentare e art. 1, commi 76-81 della Legge 208/2015 in ambito di leasing immobiliare abitativo).

Si vuole, in questa sede, prestare particolare attenzione all’art. 1 comma 138 della suddetta legge: “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.

Tale norma esclude quindi l’applicabilità  dell’art. 1458 cod. civ. e dell’art. 1526 cod. civ. 

Di conseguenza:

1.   per i contratti risolti prima della dichiarazione di fallimento, troverà applicazione la disciplina prevista dalla L. n. 124 del 2017;

2.   per i contratti pendenti al momento del fallimento e sciolti per decisione del curatore, troverà applicazione l'art. 72 quater L.F.

Come suesposto dal comma 138 art. 1 L. 124/2017 in caso di inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente, solitamente una banca o altro soggetto autorizzato a svolgere attività di intermediario finanziario, una volta riottenuto il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore può procedere alla vendita dello stesso corrispondendo all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita. A tale importo però va dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale e cosa davvero assurda il prezzo pattuito per l'esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Analizzando il suddetto comma si evince che una volta risolto il contratto per inadempimento dell’utilizzatore, questo è obbligato a restituire al concedente:

1.   la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;

2.   i canoni a scadere solo in linea capitale;

3.   il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Se l’opzione d’acquisto finale è un’opzione perché l’utilizzatore inadempiente deve restituire anche questa somma?  

L’art. 1331 comma 1 c.c. statuisce che “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 c.c.”.

Letto questo articolo è facilmente intuibile che il comma 138 dell’art. 1 Legge 124/2017 è illegittimo in quanto in palese contraddizione con l’art. 1331 del Codice civile.

La risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore appena esposta comporterebbe così una lesione della natura di opzione e una violazione di quanto pattuito tra le parti, infatti, tale circostanza trasformerebbe il diritto di opzione (facoltà) in una prestazione obbligatoria (obbligo), cosa che l’ordinamento non può tollerare.

Si rileva inoltre una più grave violazione, quella costituzionale.

L’art. 3 sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Questo articolo riconosce quindi a tutti i cittadini parità di trattamento.

L’art. 1 comma 138 L. 124/2017 nella parte in cui riconosce all’utilizzatore inadempiente l’obbligo di restituire anche il “prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto” determina una diversità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. La distinzione sta proprio nella conseguenza dell’inadempimento. In un normale contratto, nel caso in cui le parti abbiano pattuito un’opzione, in seguito all’inadempimento di una di esse, tale facoltà (diritto di opzione) resta una facoltà mentre nel caso di specie qui esaminato, l’art. 1 comma 138 della L. 124/2017 disciplinando la patologia derivante dall’inadempimento del solo utilizzatore trasforma la facoltà (diritto di opzione) in una obbligazione.

Alla luce di tale analisi si ritiene quindi il comma 138 dell’art. 1 L. 124/2017 incostituzionale nella parte in cui inserisce “il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto” tra le voci che compongono il debito residuo che l’utilizzatore deve restituire al concedente una volta venduto il bene oggetto del contratto.

Si conclude ritenendo quindi che a seguito della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, questo non deve restituire la somma per l’opzione di acquisto finale in quanto facoltà che non ha ancora accettato.