IL CONTROLLO DEI LAVORATORI: I RISVOLTI SULLA PRIVACY

IL CONTROLLO DEI LAVORATORI: I RISVOLTI SULLA PRIVACY

17 giugno 2018

Come previsto dall’art 41 della Costituzione, il datore di lavoro dispone di libertà d’iniziativa economica a condizione che la eserciti nel rispetto della libertà e dignità umana. Nonostante il potere di controllo che il datore di lavoro detiene nell’esercizio dell’attività lavorativa, quest’ultimo è soggetto a dei limiti.

I lavoratori, dall’altro lato del rapporto, hanno diritto al rispetto della loro riservatezza, diritto spesso contrastato dall’utilizzo delle nuove tecnologie.

Per la regolamentazione di tali diritti e doveri si deve fare riferimento allo Statuto dei Lavoratori che prevede un rigoroso divieto dei controlli lesivi dei diritti inviolabili, divieto che può essere attenuato in presenza di determinate condizioni.

Con la modernizzazione delle tecniche lavorative vi è il rischio che quest’ultime si trasformino in controlli penetrati dei lavoratori. La normativa, riformata dal Jobs Act, D. Lgs n. 151 del 14 settembre del 2015 ha riformulato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

La disciplina anteriore al Jobs Acts poneva il divieto assoluto dell’utilizzo di strumenti volti al controllo intenzionale dell'attività lavorativa.

Altra forma di tutela dei lavoratori era rappresentata dall’accordo con i sindacati. Con l’arrivo delle nuove tecnologie e di nuovi e innovativi strumenti di lavoro tale divieto ha subito un ridimensionamento e sono stati ammessi i controlli difensivi a condizione che non siano posti in essere con continuità.

 

Per controlli difensivi s’intendono quelli aventi il fine di accertare o prevenire il realizzarsi di comportamenti illeciti da parte del lavoratore o il verificarsi di situazioni di pericolo per i beni aziendali.


A seguito del Jobs Act, si è realizzata una revisione della disciplina dei controlli sui lavoratori. Secondo la nuova normativa l'installazione di impianti audiovisivi e di strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori è vietata a meno che non ricorrano le seguenti condizioni

 

·      esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.

·      sussistenza di un accordo sindacale o un’autorizzazione amministrativa.

 

A seguito della riforma il comma 2 dell'art. 4 prevede che le garanzie previste dal 1 comma non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento stesso dell’attività lavorativa e per l’adempimento alle mansioni assegnate (es. cellulari e pc e strumenti di registrazione di accessi e presenze). Di conseguenza, in questi casi l'installazione non richiede la stipula dell’accordo sindacale.


I controlli del datore di lavoro sono ammissibili soltanto se strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell’adempimento contrattuale e dello svolgimento dell’attività lavorativa, limitati nel tempo e nell’oggetto e rispettanti i seguenti principi:

 

·      principi di necessità e proporzionalità, controllo necessario rispetto ad uno scopo determinato e adozione di forme di controllo necessarie e non eccessive in relazione alla finalità perseguita.

·      principi di finalità e sicurezza, controllo finalizzato a garantire la sicurezza aziendale e relativo alla protezione dei dati raccolti.

·      principio di trasparenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i dipendenti circa i limiti di utilizzo degli strumenti e delle sanzioni previste nel caso di violazione di tali limiti.