Corte di Cassazione ordinanza n. 35146/2021

Corte di Cassazione ordinanza n. 35146/2021

10 gennaio 2022

La Corte di Cassazione con ordinanza del 18 novembre 2021 n. 35146 chiarisce importanti aspetti sulla prova testimoniale.

Nel caso di specie, trattasi di una richiesta di risarcimento danno da parte di un soggetto caduto da un motociclo a causa di “numerose buche non visibili presenti sul manto stradale”.

La Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile la prova per testi formulata dall'attrice perché avente ad oggetto circostanze "formulate negativamente”.

La Corte di Cassazione ha  precisato che “nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista” .

L' opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere formulato in modo positivo oltre che erronea in diritto è anche insostenibile sul piano della logica. “Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia

vero”. In altre parole, la circostanza che il capitolo di prova sia formulato in negativo non lo rende, per ciò solo, inammissibile.

Contraddittoria sul piano logico è anche l’affermazione che sia valutativa la domanda negativa posta al teste. Infatti, “riferire se un oggetto reale fosse visibile o non visibile non è un giudizio, è una percezione sensoriale”. Pertanto, è possibile chiedere al teste se la buca sulla strada non fosse visibile senza che la domanda sia considerata valutativa. Spetterà al giudice, all’esito della prova, esaminare se la risposta del teste si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.

Infine, la Corte ricorda che vi sono solo due casi in cui il giudizio sulla prova possa essere sindacato in sede di legittimità:

1) quando il giudice di merito, decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale;

2) quando la valutazione della prova dal parte del giudice di merito sia viziata sul piano della logica.


Di seguito il link all'ordinanza:

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