C’ERA UNA VOLTA IL T.A.E…E C’È ANCORA

C’ERA UNA VOLTA IL T.A.E…E C’È ANCORA

15 gennaio 2021

Note critiche a Corte di Appello di Torino sentenza n. 464/2020

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 464/2020 ha condiviso la ricostruzione proposta dalla difesa della Banca riguardo l’insussistenza di alcun obbligo normativo diretto ad indicare, nell'ambito dei contratti di mutuo, il Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.): “È agevole replicare - secondo quanto correttamente osservato dalla difesa della banca - che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell’art. 6 della CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della CICR.”  

La sentenza sopra riportata non è condivisibile in quanto non affronta il fenomeno relativo all'aumento esponenziale degli interessi prodotto dalla capitalizzazione infrannuale, caso che si presenta ogni volta che il contratto presenta una restituzione infrannuale.

Pertanto questo Giudice, limitandosi ad escludere in modo superficiale e parziale tale capitalizzazione, non ha approfondito l’argomento, accontentandosi delle errate argomentazioni sostenute dalla Banca.

Solitamente nei contratti di finanziamento in generale, l’indicazione dei tassi di interesse viene pubblicizzata al cliente su base annua, ciò nonostante nella maggior parte dei casi, la liquidazione degli stessi avviene con cadenza infrannuale. In questo caso il tasso di interesse del mutuo contrattualmente indicato (T.A.N.) viene applicato su un canone annuo senza tenere conto del frazionamento dei canoni corrisposti a scadenze infrannuali. Il cliente si trova a restituire un interesse effettivo (T.A.E.) diverso da quello nominale (T.A.N.).

Per fare chiarezza si deve precisare, innanzitutto, che cosa sono il TAN e il TAE.

TAN: Tasso Annuale Nominale relativo all'interesse corrispettivo applicato su un canone annuo senza tenere conto del frazionamento dei canoni corrisposti a scadenze infrannuali e di tutte le ulteriori spese collegate al credito.

TAE: Tasso Annuale Effettivo che corrisponde all'effettivo tasso di interessi creditori e debitori quale conseguenza dell’incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto.

Da quanto appena esposto è facilmente intuibile che questi tassi indicano due misure differenti infatti, come suesposto, per definizione il tasso effettivo (TAE) differisce dal tasso nominale (TAN) in quanto il primo include la mancata redditività derivante dal fatto che il mutuatario, che potrebbe pagare in un’unica soluzione a fine anno l’intero TAN, invece ne anticipa mensilmente 1/12. I due indici esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono, infatti, tali tassi (TAN e TAE) divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno, proprio perché il TAN è un tasso annuale, e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese.

Tale divergenza è rilevabile da semplici ed esaustivi calcoli di matematica-finanziaria. In generale, componendo m volte all'anno con un TAN pari a r, si ha:

TAE = (1 + r/m)m - 1

TAN = r = m * [ (1 + TAE)1/m - 1 ]

Ad esempio se il T.A.N. = 10%,

con una rateizzazione semestrale si avrà:

T.A.E. = (1 + 0,1/2)2 - 1 = 10,25%;

con una rateizzazione mensile si avrà:

T.A.E. = (1 + 0,1/12)12 - 1= 10,47%;

con una rateizzazione settimanale si avrà:

T.A.E. = (1 + 0,1/52)52 - 1= 10,51%.

Da ciò ne deriva che il tasso di interesse indicato in contratto è certamente errato, in quanto il tasso contrattuale corrisponde al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) di contro, il reale tasso applicato è il T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo).

Ciò è confermato anche a livello normativo, infatti, con tale sentenza, il Giudice oltre ad andare contro un principio matematico, esclude l’applicazione di un obbligo normativo indicato in modo chiarissimo all'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000 che così riporta: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

Soffermandoci sulla suddetta norma, è chiaro in primo luogo che questa si riferisca a tutti i contratti bancari e non limitatamente ai contratti di conto corrente o di apertura di credito, infatti l’art. 6 fa riferimento ai contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra i quali rientrano sicuramente i contratti di mutuo.  

In secondo luogo, va segnalato che questa norma richiede espressamente che nel contratto venga indicato il tasso di interesse effettivamente praticato (T.A.E.), infatti, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Le banche solitamente applicano il Tasso di interesse contrattualmente indicato (T.A.N.) su un canone annuo senza tenere conto del frazionamento dei canoni corrisposti a scadenze infrannuali violando la predetta norma.

Per tale motivo il mutuo o il contratto di finanziamento in genere reca un tasso di interesse nominale non corrispondente a quello effettivo applicato, con conseguente discrasia tra i due tassi e conseguente nullità del tasso di interesse per indeterminatezza.

L’omessa indicazione in contratto del tasso di interesse “praticato” (TAE) comporta quindi la nullità del tasso di interesse praticato per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB, con conseguente necessità di rideterminare il rapporto bancario mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.

Per quanto esposto si ritiene corretta la posizione del Tribunale di Campobasso sentenza n. 522/2020, avvallata anche dalla recente Corte di Appello di Bari sentenza 8091/2020.

Alla luce delle due recentissime sentenze, emesse successivamente a quella in oggetto, si deve riconoscere che il T.A.E. c’è ed anzi è il reale tasso applicato che corrisponde all'effettivo tasso di interessi creditori e debitori quale conseguenza dell’incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto.